L’in house providing alla luce del nuovo codice dei contratti

Come noto, con il termine in house providing si intende quel particolare affidamento che consente al soggetto appaltatore di derogare al principio generale dell’obbligo di indire una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio e provvedere in proprio all’esecuzione dello stesso anziché ricorrere all’esterno

di Rossella Romano

Questa modalità di affidamento viene oggi regolamentata dal D.Lgs. 50/2016.

Il nuovo codice, in recepimento delle disposizioni dettate dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, ne dà una definizione e ne detta una disciplina molto chiara e ben circoscritta.

L’art. 5 del decreto, infatti, elenca una serie di condizioni al fine di identificare “l’in house providing”, nei settori ordinari o speciali. In primis torna centrale il requisito del “controllo analogo” da parte dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) sulla persona giuridica di cui trattasi.

La sussistenza del requisito è accertata, ai sensi del successivo art. 192, dall’Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l’esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti.

L’onere della prova è comunque posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

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