Commento al T.A.R. Lazio – Roma Sez. II Sent. n. 11422 del 8 novembre 2021
di Maria Eliana CastelnuovoSocietà a totale partecipazione pubblica – Ricorso per l’annullamento dell’esclusione da procedura selettiva per l’assunzione di funzionari
Il TAR torna ancora una volta ad occuparsi della ripartizione di competenza tra giudice ordinario e amministrativo per il personale delle società a totale partecipazione pubblica.
Nella sentenza che qui si commenta l’oggetto della controversia è l’impugnazione del provvedimento di esclusione da una procedura volta all’assunzione di funzionari.
Il TAR Lazio, citando una concorde giurisprudenza ordinaria e amministrativa, e riportando un recentissimo precedente conforme del medesimo Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile “per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro”, davanti al quale il giudizio deve essere riassunto entro il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza.
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