Ennesima riforma dei servizi pubblici locali (Parte II)

Poche innovazioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali nel testo dello schema di decreto legislativo di riforma, approvato nei giorni scorsi dal Governo.

A cura di Luigi Oliveri

Lo schema riconosce agli Enti locali il principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi, che consente loro, nel rispetto dei principi di gestione fissati dalla riforma, qualora ritengono di perseguire l’interesse pubblico affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

In tal caso, l’organizzazione del servizio sarà possibile mediante una delle seguenti modalità di gestione:

  1. affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea; si tratta di una totale esternalizzazione-privatizzazione dei servizi;
  2. affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del  diritto dell’Unione europea; si tratta dello schema della partecipazione al capitale sociale;
  3. affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le  modalità previste dall’articolo 17; si tratta della delegazione amministrativa a società a capitale interamente pubblico;
  4. limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; si tratta dei vecchi schemi gestionali, spesso fallimentari, previsti dal TUEL, sorprendentemente lasciati in piedi dalla riforma.

Come decidere quale modalità di gestione utilizzare e quale rapporto contrattuale attivare?

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