Il ritardo nell’approvazione dei bilanci delle partecipate inficia l’accantonamento perdite
Come è noto, l’art. 21, comma 1, del TUSP (decreto legislativo n. 175/2016), nel caso di partecipate che presentano un risultato di esercizio negativo, impone alle amministrazioni locali partecipanti di effettuare un accantonamento specifico (proporzionato alla quota di partecipazione detenuta) nell’anno successivo a quello di rilevazione della perdita di esercizio o del saldo finanziario negativo da parte dei succitati organismi partecipati: tale accantonamento viene reso disponibile nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella recente delib. n. 22/2021/PRSP, depositata lo scorso 24 marzo, la norma crea una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettivamente disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’evidente obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli Enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.
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