In assenza di delega è il sindaco l’agente contabile delle azioni delle società partecipate

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Per le partecipazioni degli Enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato: le valutazioni della Corte dei conti (Sez. giurisd. per la Toscana)

In mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile per le azioni delle società partecipate, così come previsto dall’art. 9 d.lgs. 175/2016 secondo cui “per le partecipazioni di Enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”.

Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza n. 204/2022 della Corte dei conti della Toscana.

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