La saga del controllo congiunto. Una nuova, interessante, puntata
di Stefano PozzoliIl tema del controllo congiunto nelle società pubbliche, anche in ragione ad una disposizione di legge non proprio cristallina, continua ad essere croce e delizia della giurisprudenza amministrativa.
Questa volta è il Consiglio di Stato, con sentenza 3880/2023, a dire la sua, riformando la precedente decisione del TAR e dando ragione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di Fiera di Rimini (Italian Exhibition Group S.p.a. – IEG).
La vicenda: IEG aveva acquisito, nel 2018, partecipazioni di rilievo in società operanti nel settore della realizzazione e allestimento di stand fieristici ma tali operazioni non erano state comunicate all’AGCM, come invece previsto dal TUSP (art. 5, c. 3, D.Lgs. 175/2016).
L’Autorità aveva perciò inviato alle amministrazioni pubbliche socie un suo parere, in cui sosteneva che la nozione di “attività fieristica” doveva essere interpretata in modo rigoroso (art. 4, c. 7) e non poteva ricomprendere al suo interno servizi diversi e facilmente reperibili sul mercato.
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