L’adesione dei Comuni all’ATO idrico integrato, da effettuare con delibera di consiglio comunale, costituisce atto vincolato in quanto finalizzato alla riorganizzazione e razionalizzazione del servizio idrico integrato

A cura di Massimo Cangemi

Sentenza TAR Sicilia-Catania (Sez. V), 30 aprile 2024, n. 1578: “Il carattere unitario della gestione del servizio impedisce (…) che un ente che dissenta dalla scelta della maggioranza dei Comuni facenti parte dell’A.T.I. possa …. discostarsi da tale scelta; esso comporta, altresì, l’obbligo, per legge, del commissariamento del Comune che non compia gli atti esecutivi di quella scelta a monte effettuata dall’ATI, e ciò in nome della riorganizzazione e razionalizzazione del servizio idrico integrato, che costituisce anche obiettivo PNRR”.

La tematica posta sotto la lente di ingrandimento del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia, l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) idrico, solleva una questione di primaria importanza che riguarda l’essenza stessa dell’autonomia amministrativa garantita agli enti locali dall’articolo 118 della Costituzione.

Tale articolo conferisce agli enti locali una serie di funzioni amministrative che sono intrinsecamente legate alla loro capacità di rappresentare le comunità locali che amministrano e rispondere alle loro esigenze.

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