L’art. 51 della legge di bilancio interviene sul recesso

La legge di bilancio, con l’art. 51, irrompe nel tema del recesso prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, con la più classica delle “soluzione” normative: il rinvio.

di Stefano Pozzoli e Nadezda Sergeeva

Infatti, la manovra 2019 prevede una proroga dei termini previsti per la liquidazione delle quote tramite la procedura di recesso prevista all’art. 24, c. 5.

L’art. 51 interviene introducendo un comma 5-bis nell’art. 24, offrendo così una parziale soluzione ad alcuni dei problemi sollevati dalla Nota interpretativa congiunta Anci e Utilitalia sui tempi e sugli effetti dal recesso “straordinario” immaginato dal Testo Unico Madia.

In ragione di tale disposizione, si ricorda, se entro 12 mesi dall’approvazione del piano di revisione straordinaria non si fosse proceduto alla alienazione delle partecipazione, “il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”.

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