Il consiglio di stato interviene sulle procedure di gara a doppio oggetto per la costituzione di società miste escludendo l’avvalimento

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Con la sentenza n.655/2018 dell’11/01/2018 il Consiglio di Stato affronta alcuni aspetti che attengono alla costituzione di una società mista pubblico privata prendendo in esame anche le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (“TUSP”), nonostante la procedura di evidenza pubblica (c.d. gara a doppio oggetto) fosse stata bandita antecedentemente all’entrata in vigore del TUSP.

La questione portata avanti il Consiglio di Stato aveva ad oggetto l’impugnativa della sentenza del TAR Abruzzo che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso di parte privata proposto per vedersi dichiarare l’illegittimità degli atti ed dei provvedimenti relativi alla procedura di gara indetta da un comune abruzzese per la selezione del socio privato e partner industriale di società per azioni alla quale sarà affidata la gestione del servizio di igiene ambientale nonché dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici.

Le argomentazioni proposte dai ricorrenti consentono ai Giudici di Palazzo Spada, nel confermare le conclusioni di rigetto del ricorso già definite con la sentenza del Tribunale Ammnistrativo Regionale, di esaminare la natura della società mista, la rilevanza e l’ampiezza dell’oggetto sociale e l’inammissibilità dell’istituto dell’avvalimento.

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