Riaprire ai bond nelle società pubbliche, ma a “tempo determinato”. Più spinta verso la quotazione

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Il TUSP, all’art. 26 e non solo, fa delle scelte ambigue in merito alle società quotate, che si tratti di azioni o di altri strumenti finanziari, definendo per essi una normativa transitoria che non rende chiaro il giudizio del Legislatore in merito alla quotazione.

Ci spieghiamo meglio: a disposizione, al comma 4, immagina un’esclusione dalle regole del TUSP per le società che vogliono quotare le proprie azioni sui mercati regolamentati durante l’iter di quotazione (che non è, in effetti, né breve né semplice), ma solo   per i diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, ed ha condizione che la società abbia deliberato la quotazione delle proprie azioni con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Successivamente, “Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione”.

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